1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea di primo livello (Triennale) che intenda svolgere il tirocinio formativo alle condizioni di cui al presente Regolamento deve possedere i seguenti requisiti:
a. iscrizione al III anno di corso;
b. conseguimento di almeno 45 CFU.
c. In casi particolarmente eccezionali, da sottoporre al giudizio insindacabile della Commissione Tirocini, possono dare avvio all’attività di tirocinio anche gli studenti iscritti al II anno di corso che abbiano conseguito almeno 45 CFU relativi ad insegnamenti professionalizzanti previsti nel piano di studi.
2. Agli studenti iscritti ad un corso di Laurea Triennale può essere riconosciuto un credito
formativo per ogni 25 ore di attività di tirocinio da un minimo di 3 c.f.u. ad un massimo di
12 c.f.u. (ovvero secondo quanto stabilito dal proprio piano di studi).
1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea di secondo livello (Magistrale), che intenda svolgere il tirocinio formativo alle condizioni di cui al presente Regolamento deve possedere i seguenti requisiti:
a. iscrizione al II anno di corso;
b. conseguimento di almeno 25 CFU;
c. In casi particolarmente eccezionali, da sottoporre al giudizio insindacabile della Commissione Tirocini, possono dare avvio all’attività di tirocinio anche gli studenti iscritti al I anno di corso che abbiano conseguito almeno 25 CFU relativi ad insegnamenti professionalizzanti previsti nel piano di studi.
Agli studenti iscritti ad un corso di Laurea Magistrale può essere riconosciuto un credito formativo per ogni 25 ore di attività di tirocinio da un minimo di 4 c.f.u. ad un massimo di 12 c.f.u. (ovvero secondo quanto stabilito dal proprio piano di studi).
2. Si precisa che nel computo dei suddetti CFU minimi per l’accesso al tirocinio, sono presi in considerazione soltanto i crediti maturati attraverso il superamento di esami (escludendo eventuali crediti per attività diverse).
3. Il tirocinio è di per sé un’esperienza limitata nel tempo. La durata del tirocinio formativo non può estendersi oltre i dodici mesi. Per i portatori di handicap, il limite di svolgimento del tirocinio è elevato a ventiquattro mesi. La durata massima si intende comprensiva di eventuali proroghe.